Ogni persona ha il diritto di rivendicare che le sue attività mentali e cognitive non vengano messe a valore senza un esplicito consenso dell’individuo o la esplicita possibilità di rinunciare a certe funzioni di certi ambienti relazionali o piattaforme cognitive senza dover essere penalizzati o esclusi da essi…così precisa Wikipedia alla voce habeas mentem.
La nuova frontiera è quella del capitalismo del controllo, come è stato definito da Gilles Deleuze in un saggio intitolato Poscritto sulle società di controllo, pubblicato prima ne L’autre journal, poi in Pourparler, nel 1990.
L’idea di poter controllare la mente delle persone, da parte di privati hacker o società private e Stati, a scopo di puro lucro, per poter commerciare i pensieri di ciascuno di noi, scaricandoli senza il nostro consenso direttamente dai nostri cervelli e trasformandoli in lucrosi nuovi dati personali sensibili, non è ormai solo una distopica utopia.
A conferma della fattibilità e realtà di una tale prospettiva di controllo mentale, alcuni Stati stanno già correndo ai ripari predispondendo una normativa che considera le neurotecnologie.
Infatti oggi le neurotecnologie, compresi i dispositivi in grado di registrare, interpretare o alterare la risposta del sistema nervoso centrale o periferico di un individuo al suo ambiente interno o esterno, sollevano preoccupazioni particolarmente pressanti in materia di privacy, data la loro capacità di monitorare, decodificare e manipolare l’attività cerebrale.
E’ il caso, negli USA, dello Stato del Colorado che ha approvato il 17 aprile 2024 una legge che si può leggere in originale a questo link: https://leg.colorado.gov/bills/hb24-1058
Questa nuova normativa, è stata adottata in materia di PROTEZIONE DELLA PRIVACY DEI DATI BIOLOGICI DEGLI INDIVIDUI E, IN RELAZIONE A CIÒ, DELLA PROTEZIONE DELLA PRIVACY DEI DATI NEURALI e prevede L’ESPANSIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL “COLORADO PRIVACY ACT” per proteggere l’uso dei dati neurali.
Specificamente, la SEZIONE 1 della legge prevede che.
(1) L’assemblea generale constata e dichiara che:
(a) Il popolo del Colorado considera la propria privacy come un diritto fondamentale e un elemento essenziale della libertà individuale;
(b) La sezione 7 dell’articolo II della Costituzione dello Stato protegge la privacy degli individui e i diritti fondamentali alla privacy sono stati a lungo, e continuano ad essere, parte integrante della protezione dei cittadini del Colorado.
(2) L’assemblea generale rileva inoltre che:
(a) i continui progressi tecnologici hanno prodotto una crescita esponenziale del volume e della varietà di dati personali generati, raccolti, archiviati e analizzati, e questi progressi presentano sia grandi promesse che potenziali rischi;
(b) La tecnologia che raccoglie dati sulle funzioni corporee e mentali dell’utente sta trasformando il volume e la sensibilità dei dati personali raccolti dagli individui e archiviati dalle aziende;
(c) Le neurotecnologie, compresi i dispositivi in grado di registrare, interpretare o alterare la risposta del sistema nervoso centrale o periferico di un individuo al suo ambiente interno o esterno, sollevano preoccupazioni particolarmente pressanti in materia di privacy, data la loro capacità di monitorare, decodificare e manipolare l’attività cerebrale;
(d) I dati riguardanti l’attività del cervello umano e del sistema nervoso in generale, o “dati neurali”, sono estremamente sensibili e possono rivelare informazioni intime sugli individui, comprese informazioni sulla salute, gli stati mentali, le emozioni e il funzionamento cognitivo;
(e) Ogni cervello umano è unico, il che significa che i dati neurali sono specifici dell’individuo da cui sono stati raccolti. Poiché i dati neurali contengono informazioni distintive sulla struttura e sul funzionamento dei singoli cervelli e sistemi nervosi, contengono sempre informazioni sensibili che possono collegare i dati a un individuo identificato o identificabile.
(f) La raccolta di dati neurali comporta sempre la divulgazione involontaria di informazioni.
Anche se le persone acconsentono alla raccolta e al trattamento dei loro dati per un uso ristretto, è improbabile che siano pienamente consapevoli del contenuto o della quantità di informazioni che stanno condividendo.
(g) Gli utenti di neurotecnologie non possono decidere quali informazioni neurali specifiche vorrebbero divulgare, ed è improbabile che capiscano fino a che punto i loro dati neurali possono essere decodificati, attualmente o nel futuro. Le neurotecnologie possono persino raccogliere ed elaborare informazioni su un individuo di cui l’individuo non sapeva nemmeno l’esistenza.
(h) Le neurotecnologie non sono più confinate ai campi della ricerca e della riabilitazione. I dispositivi che una volta venivano utilizzati solo nei laboratori e negli ospedali sono sempre più disponibili per i consumatori di tutto il mondo, incluso il Colorado. Questo sviluppo porta con sé, sia entusiasmanti promesse di innovazione e crescita economica, sia nuovi rischi, per quanto riguarda la raccolta, l’archiviazione e la divulgazione di dati altamente sensibili.
(i) Le neurotecnologie che vengono impiegate in contesti medici o che utilizzano in altro modo l’impianto chirurgico di dispositivi invasivi sono tipicamente regolamentate come strumenti medici che producono informazioni sanitarie.
Anche le neurotecnologie indossabili, sia invasive che non invasive, utilizzate in ambito medico, sono regolamentate dalle leggi sulla privacy dei dati sanitari.
Tuttavia, quando le neurotecnologie non invasive vengono utilizzate al di fuori delle strutture mediche, sono generalmente considerate prodotti di consumo e operano senza regolamentazione o standard di protezione dei dati.
(3) L’assemblea generale rileva inoltre che:
(a) nel 2021, l’assemblea generale ha promulgato il disegno di legge del Senato 21-190, che ha istituito il “Colorado Privacy Act” come parte del “Colorado Consumer Protection Act”;
e (b) Il “Colorado Privacy Act” protegge la privacy dei consumatori, stabilendo requisiti specifici per le entità che trattano i dati personali dei consumatori. Il “Colorado Privacy Act” descrive anche alcuni diritti che i consumatori possono esercitare in merito al trattamento dei propri dati personali e include una maggiore protezione per i dati raccolti sulle funzioni corporee o mentali.
(4) Pertanto, l’assemblea generale stabilisce che è necessario e appropriato ampliare la definizione di “dati sensibili” nel “Colorado Privacy Act” per includere:
(a) “Dati biologici”, ovvero dati generati dall’elaborazione, dalla misurazione o dall’analisi tecnologica delle proprietà, composizioni o attività biologiche, genetiche, biochimiche, fisiologiche o neurali di un individuo o del corpo o delle funzioni corporee di un individuo, quali dati vengono utilizzati o destinati ad essere utilizzati, singolarmente o in combinazione con altri dati personali, a fini di identificazione;
e (b) “dati neurali”, ovvero informazioni generate dalla misurazione dell’attività del sistema nervoso centrale o periferico di un individuo e che possono essere elaborate da o con l’assistenza di un dispositivo.
SEZIONE 2.
Come utilizzato nella presente parte 13, a meno che il contesto non richieda diversamente: (2.5) PER “DATI BIOLOGICI” SI INTENDONO I DATI GENERATI DALL’ELABORAZIONE, DALLA MISURAZIONE O DALL’ANALISI TECNOLOGICA DELLE PROPRIETÀ, COMPOSIZIONI O ATTIVITÀ BIOLOGICHE, GENETICHE, BIOCHIMICHE, FISIOLOGICHE O NEURALI DI UN INDIVIDUO O DEL CORPO O DELLE FUNZIONI CORPOREE DI UN INDIVIDUO, I CUI DATI SONO UTILIZZATI O DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI, SINGOLARMENTE O IN COMBINAZIONE CON ALTRI DATI PERSONALI, A SCOPO DI IDENTIFICAZIONE. I “DATI BIOLOGICI” INCLUDONO I DATI NEURALI.
(16.7) “DATI NEURALI”: INFORMAZIONI GENERATE DALLA MISURAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE O PERIFERICO DI UN INDIVIDUO E CHE POSSONO ESSERE ELABORATE DA O CON L’ASSISTENZA DI UN DISPOSITIVO.
Pertanto nel quadro dei “dati sensibili” sono stati inseriti:
a) i dati neurali
b) dati genetici o biometrici che possono essere trattati allo scopo di identificare in modo univoco una persona;
(c) dati personali di un minore noto;
(d) DATI BIOLOGICI.
La legge suddetta si applica al trattamento dei dati sensibili di un consumatore e quindi delinea un quadro molto inquietante di ciò che già ora sia possibile fare con le tecnologie attuali e della vulnerabilità dei consumatori a questi controlli e accessi invasivi non autorizzati nella nostra mente.
La normativa europea ed italiana registra attualmente un gap notevole di protezione che andrebbe subito colmato se si vuole evitare una violenza intollerabile incombente sulle nostre menti.




