Chi siamo

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE LIBERA-MENTE UMANI “ALU”

Articolo 1: DENOMINAZIONE
È costituita con durata illimitata ai sensi dell’art. 60 e ss. del Codice Civile Svizzero l’associazione denominata “Associazione Libera-mente Umani”, di seguito indicata come ALU, apartitica e senza scopo di lucro, retta dal presente statuto.

Articolo 2: SEDE
L’associazione ha sede a Lugano (CH) via Loreto n.28. Su proposta del Presidente la sede dell’associazione può essere comunque spostata in ogni momento e luogo.

Articolo 3: SCOPO
L’associazione ALU ha per scopo: di difendere, promuovere, documentare, e sostenere i Diritti Umani a livello internazionale, contribuendo, fra l’altro, alla diffusione e realizzazione delle dichiarazioni internazionali in materia, tra cui quelle di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI (Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948);
  • DICHIARAZIONE DI VIENNA e PROGRAMMA D’ AZIONE (Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani del 14-25 giugno 1993);
  • Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali ed i diritti umani universalmente riconosciuti (Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 53/144 del 8 marzo 1999, c.d. DICHIARAZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI).

A tal fine, ALU potrà, ad esempio, promuovere la conoscenza dei diritti e l’applicazione di leggi, convenzioni, trattati ed altre misure per garantire il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ovunque essi siano ritenuti minacciati a suo insindacabile parere; effettuare attività di ricerca, mediazione, assistenza anche di consulenza legale e giudiziaria ove necessario; sostenere le attività di altre organizzazioni nazionali e internazionali ed enti con scopi comuni; collaborare e aderire a federazioni, svolgere attività di cooperazione allo sviluppo nel mondo, sostenere ovunque, anche economicamente, promotori e difensori dei diritti umani che si sono particolarmente contraddistinti nella loro missione.

Articolo 4: OBIETTIVI
L’obiettivo dell’associazione ALU è promuovere la conoscenza ed il rispetto dei Diritti Umani nel mondo e nella Svizzera Italiana in quanto sede sociale, in specie, così come sono formulati nelle Convenzioni delle Nazioni Unite, nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nella Costituzione svizzera e nella Costituzione del Canton Ticino e nel diritto naturale.

  1. Lo scopo suddetto può essere conseguito, in particolare, ma non solo:
    1. Sostenendo conferenze, campagne informative e formative, nonché convegni destinati al pubblico e agli specialisti.
    2. Promuovendo e sostenendo un Forum dei Diritti Umani ed eventualmente bandendo anche borse di studio.
    3. Promuovendo pubblicazioni destinate specialmente alle università, alle scuole ed agli studenti.
    4. Partecipando a e/o sostenendo iniziative che rientrano negli scopi suddetti.
    5. Sostenendo persone che sono vittime di violazione dei Diritti Umani anche, se necessario, costituendosi in giudizio in loro nome e per conto tramite il Presidente o suoi delegati in tutti i paesi del mondo.
    6. Sviluppando la consapevolezza collettiva ed individuale della necessità di una tutela dell’habeas mentem a fronte dei progressi dell’IA e quale espressione della libertà individuale, ed in correlazione con l’habeas corpus e i progressi delle neuroscienze;
    7. Promuovendo una cultura consapevole in materia di diritto naturale e diritti umani sotto qualsivoglia punto di vista.
    8. Interagendo con organizzazioni locali, regionali, nazionali e internazionali come ad esempio l’Unione Europea, l’OSA, l’ONU. 

Articolo 5: SOCI
5.1. Ammissione

L’associazione comprende:
a) soci attivi (con diritto di voto);
b) soci sostenitori (senza diritto di voto).

Possono diventare soci dell’associazione, oltre ai soci fondatori che lo sono di diritto, tutte le persone fisiche e giuridiche che ne sostengono i principi e pagano il contributo stabilito annualmente dall’assemblea.
Per essere ammessi quali soci attivi dell’associazione ALU è necessario ottenere l’accordo della maggioranza semplice dell’assemblea generale dei soci ed il nulla osta del Presidente.

La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al comitato e l’assemblea è la sola abilitata ad accettare o respingere una domanda di ammissione salvo il nulla osta del Presidente. L’assemblea non ha nessun obbligo di motivare la sua decisione. La qualità di socio sostenitore si acquista versando un sostegno finanziario, la cui quota minima è decisa annualmente dall’assemblea generale, e la richiesta deve venir accettata dal comitato.

La qualità di socio implica il riconoscimento senza riserve dello statuto sociale.

L’ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo.

5.2. Dimissioni ed esclusioni
La qualità di socio si perde:
a) con le dimissioni con effetto per la fine di un anno civile se le dimissioni sono state annunciate per iscritto con un preavviso di almeno tre mesi;
b) con l’esclusione che può essere pronunciata in ogni tempo dalla maggioranza di due terzi dell’Assemblea generale, in caso di mancato pagamento dei contributi o qualora il socio abbia tenuto una condotta contraria allo scopo, agli statuti, agli interessi o alla reputazione dell’associazione.

Articolo 6: QUOTA SOCIALE
Ogni socio deve versare all’associazione una quota sociale, il cui importo è fissato di anno in anno dall’assemblea sociale su proposta del comitato.
La quota sociale iniziale è fissata in CHF 100.- (franchi svizzeri cento).

Articolo 7: MEZZI FINANZIARI
I proventi dell’associazione ALU sono costituiti:
dal ricavato delle quote dei soci;
dalle donazioni o legati o altre elargizioni a favore dell’associazione;
dalle sovvenzioni di enti pubblici e privati;
dal ricavato delle attività organizzate o svolte dall’associazione;
da ogni altro bene o contributo che pervenga all’associazione a qualsiasi titolo.

Articolo 8: ORGANI
Gli organi dell’associazione ALU sono:
l’assemblea generale dei soci;
il comitato con il suo Presidente;
l’ufficio di revisione può essere nominato all’occorrenza.

Articolo 9: ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L’assemblea generale dei soci è l’organo supremo dell’associazione ALU, cui spettano in particolare i seguenti poteri:
1) l’esame e l’approvazione del rapporto annuale, dei conti di esercizio e del rapporto di revisione se presente;
2) l’approvazione dei preventivi per l’anno seguente;
3) all’atto della costituzione procede alla nomina del Presidente, del vicepresidente, del segretario, di uno o più consiglieri che coadiuvano il presidente nello svolgimento di mansioni specifiche e degli ulteriori membri del comitato;
4) la nomina dell’eventuale ufficio di revisione se necessario;
6) la determinazione della quota sociale nei limiti statutari;
7) le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto o che le sono state sottoposte dal comitato;
8) la decisione dello scioglimento dell’associazione.
L’assemblea generale ordinaria dei soci ha luogo ogni anno, di regola nel corso del primo semestre ed è valida anche per via telematica.
Le assemblee generali straordinarie dei soci avranno luogo ogni qualvolta sia necessario anche per valida via telematica, in modo particolare nei casi in cui il comitato lo consideri utile o se i revisori o almeno un sesto dei soci lo richiede per iscritto indicando l’argomento da trattare.
In quest’ultima ipotesi, il comitato deve convocare l’assemblea generale nei trenta giorni che seguono la richiesta scritta o entro sessanta giorni se la richiesta verte su di una proposta di modifica dello statuto.
Le convocazioni all’assemblea generale dei soci avvengono a cura del segretario che ne fissa anche l’ordine del giorno e redige il verbale dell’assemblea.
Le convocazioni sono indirizzate per iscritto ai soci personalmente almeno 15 giorni prima dell’assemblea e devono indicare l’ordine del giorno.
L’assemblea generale dei soci può deliberare validamente qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, salvo che si tratti di decisioni riguardanti la modifica dello statuto, lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’associazione, per le quali devono essere presenti almeno i quattro quinti dei soci.
È ammessa esclusivamente la rappresentanza per il tramite di un altro socio a mezzo di delega scritta. Un socio non può rappresentare più di una persona. Possono partecipare ai lavori dell’assemblea i soli soci.
Nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all’ordine del giorno, salvo accordo unanime di tutti i soci partecipanti all’assemblea.

Articolo 10: DIRITTI DEI SOCI
Ogni socio attivo, presente o rappresentato, ha un voto.
Un socio attivo impedito a presenziare all’assemblea generale può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio.
Le deleghe non sono cumulabili.
Le persone giuridiche sono rappresentate dall’organo competente.

Articolo 11: IL COMITATO
Il comitato è composto da un minimo di tre membri, e più precisamente da un Presidente, un vicepresidente ed un segretario, e uno o più consiglieri di nomina presidenziale che coadiuvano il Presidente nello svolgimento di specifiche mansioni, da un massimo di tre membri eletti dall’assemblea generale dei soci per una durata di un anno. I membri del comitato sono rieleggibili. I fondatori sono membri di diritto del consiglio direttivo.
Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, ma almeno due volte all’anno.
La maggioranza dei membri del comitato può esigere la convocazione da parte del Presidente.
Le decisioni del comitato sono prese alla maggioranza semplice dei membri presenti.
In caso di parità di voto, fa stato il voto del Presidente.
Le decisioni del comitato sono oggetto di un verbale firmato dal Presidente e dal segretario o altro membro presente.
Ogni membro del comitato deve ricevere una copia del verbale. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione e la rappresenta in giudizio, coordina il comitato e ove necessario, con tutti i poteri di legge e di statuto, a lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi, salvo delega scritta corredata da documento d’identità del Presidente. In caso d’impedimento del Presidente lo sostituisce il vicepresidente o altro membro del direttivo munito di delega scritta.
Il comitato ha potere decisionale su tutto ciò che non è riservato all’assemblea generale dei soci e all’organo di controllo dallo statuto o per legge.
Il comitato deve presentare un rapporto annuale all’assemblea generale dei soci sull’attività svolta.
Il comitato tiene la contabilità delle entrate e uscite nonché dello stato patrimoniale dell’associazione.

Articolo 12: L’UFFICIO DI REVISIONE
L’assemblea generale dei soci può eleggere, ove previsto per legge, ogni anno un revisore. Il revisore è rieleggibile.
L’esercizio annuale corrisponde all’anno civile.
I revisori devono verificare i conti e presentare un rapporto scritto all’assemblea generale dei soci sul bilancio e sul risultato di esercizio.

Articolo 13: RESPONSABILITÀ
L’associazione risponde delle sue obbligazioni esclusivamente col patrimonio sociale. È quindi esclusa ogni responsabilità personale dei soci e dei membri del comitato per gli impegni finanziari dell’associazione.

Articolo 14: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento dell’associazione è deciso dal Presidente di concerto con i soci fondatori o dall’unanimità dall’assemblea generale dei soci nel corso di una riunione straordinaria, convocata appositamente con preavviso scritto inviato a tutti i soci per invio raccomandato o pec almeno quindici giorni prima della data della riunione.
In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione, dopo pagamento dei debiti sociali, sarà suddiviso in parti uguali fra i membri del comitato.

Articolo 15: ENTRATA IN VIGORE
Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea generale dei soci tenutasi in data 20 febbraio 2021 a Gordola.