di Niccolò Salvioni, Locarno, Svizzera, 17 dicembre 2025
Questo articolo analizza il caso di Jacques Baud, ex colonnello dell’esercito svizzero e analista strategico residente a Bruxelles, inserito il 15 dicembre 2025 nella lista nera dell’Unione Europea per presunte “attività destabilizzanti” collegate alla Russia, nell’ambito della Decisione PESC 2025/2572 che modifica la Decisione PESC 2024/2643 sulle “attività destabilizzanti della Russia”.
A partire dal nuovo regime sanzionatorio PESC contro le “minacce ibride”, il testo ricostruisce: il quadro giuridico delle decisioni europee; i precedenti mediatici (Hüseyin Doğru, Alina Lipp, Thomas Röper, Nathalie Yamb); la posizione peculiare della Svizzera, che rifiuta di aderire al regime ma tace quando un proprio cittadino è colpito in Svizzera o all’estero, e le analogie storiche con altri sistemi di repressione del pensiero, dall’Inquisizione al Berufsverbot e al Maccartismo.
Ne emerge il quadro di un precedente pericoloso: l’Unione Europea utilizza sanzioni amministrative con effetti penali per colpire un analista settantenne per opinioni critiche, mentre la Confederazione Svizzera, pur rivendicando una forte protezione della libertà di espressione, non ha finora assunto una posizione pubblica chiara a tutela di un proprio cittadino.
La PESC e il nuovo regime sulle “minacce ibride”
Cos’è la PESC e come funziona
PESC sta per “Politica Estera e di Sicurezza Comune” dell’Unione Europea (in inglese CFSP – Common Foreign and Security Policy). È il quadro istituzionale con cui l’UE coordina la propria azione esterna in materia di politica estera, sicurezza e difesa, previsto dal Titolo V del Trattato sull’Unione Europea.
La PESC consente all’Unione di adottare posizioni comuni, condurre missioni civili e militari, e imporre regimi di sanzioni contro Stati, persone o entità ritenuti minacciare la sicurezza europea o i valori democratici.
Le decisioni vengono adottate dal Consiglio dell’Unione Europea (ministri degli esteri dei 27 Stati membri), che delibera all’unanimità su politica estera e di sicurezza.
La Decisione PESC 2024/2643: base giuridica
L’8 ottobre 2024 il Consiglio ha adottato la Decisione PESC 2024/2643 “concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia”. Essa istituisce un nuovo regime sanzionatorio che, per la prima volta, include esplicitamente una categoria ampia di “minacce ibride”: “manipolazione delle informazioni”, “ingerenze coordinate”, “propaganda”, teorie complottistiche” che comprometterebbero la stabilità dell’UE, degli Stati membri o di Paesi terzi.
Al vertice di questo dispositivo si trova l’Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dal 1° dicembre 2024 Kaja Kallas, già prima ministra estone, nota per posizioni particolarmente dure contro la Russia ed essa stessa inserita da Mosca in elenchi di ricercati.
È Kallas a firmare le successive estensioni delle liste nere, come la Decisione PESC 2025/966 del 20 maggio 2025 e la Decisione PESC 2025/2572 del 15 dicembre 2025.
La pressione dell’UE sugli Stati terzi
L’articolo 9 della Decisione 2024/2643 stabilisce che, “per massimizzare l’impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe”.
Gli Stati terzi, come la Svizzera, non sono giuridicamente vincolati, ma vengono spinti ad allinearsi politicamente e operativamente, attraverso l’adozione volontaria in blocco o in parte dei pacchetti sanzionatori europei.
La Svizzera -per ora- ha scelto di non aderire al regime specifico sulle “minacce ibride”, mantenendo una certa distanza rispetto a questo strumento.
La posizione della Svizzera
- RT/Sputnik 2022: la scelta di non censurare
Nel marzo 2022, quando l’Unione Europea ha vietato la trasmissione di RT (Russia Today) e Sputnik, media di Stato russi con budget multimilionari e strutture globali, la Svizzera ha rifiutato di seguire l’UE.
Il Consiglio federale dichiarò: “Pur trattandosi di strumenti di propaganda e disinformazione mirata utilizzati dalla Federazione Russa, il Consiglio federale ritiene più efficace rispondere con i fatti a dichiarazioni fallaci e dannose, anziché vietarle”, richiamando la “forte protezione della libertà di espressione nei quadri giuridici nazionali” e la fiducia in una “sfera pubblica resiliente”.
Il rifiuto del regime sulle “minacce ibride”
Questa linea è stata confermata rispetto al nuovo regime PESC sulle attività destabilizzanti della Russia”.
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha dichiarato il 14 dicembre 2025 che “la Svizzera non ha aderito al regime di sanzioni adottato dall’UE nell’ottobre dello scorso anno riguardo alle minacce ibride della Russia” e che “non sta adottando l’ultima lista di sanzioni” che include Jacques Baud.
Già a maggio 2025, quando l’UE ha sanzionato Alina Lipp, Thomas Röper e Hüseyin Doğru nel 17° pacchetto per “minacce ibride”, la Svizzera ha adottato il pacchetto omettendo selettivamente questi nominativi, proprio in ragione della natura opinabile e liberticida di questo tipo di designazioni.
Non‑adozione e problema della tutela consolare
La posizione svizzera, dunque, è duplice: da un lato non recepisce il regime sulle “minacce ibride” sul proprio territorio; dall’altro non ha sinora assunto una posizione pubblica a tutela di un proprio cittadino colpito da quelle stesse misure nell’UE.
Baud, cittadino svizzero domiciliato in Belgio, è ora bandito da 27 Stati, con beni congelati e impossibilità di lavorare in tutta l’Unione, senza che Berna abbia protestato formalmente, chiesto chiarimenti, o annunciato assistenza legale o diplomatica.
I precedenti mediatici: Doğru, Lipp, Röper
- Chi sono e dove operano
Il 20 maggio 2025, con la Decisione PESC 2025/966, l’UE ha sanzionato tre figure chiave per “minacce ibride”: Hüseyin Doğru, Alina Lipp e Thomas Röper.
- Hüseyin Doğru, cittadino turco domiciliato a Istanbul, è accusato di operare in Germania tramite AFA Medya (RED), con un pubblico prevalentemente tedesco, di intrattenere “stretti collegamenti finanziari e organizzativi con attori della propaganda di Stato russa” e di aver contribuito, attraverso la copertura delle proteste pro‑Palestina in Germania, a una manipolazione coordinata delle informazioni.
- Alina Lipp, blogger tedesca residente in Russia, è accusata quale “corrispondente di guerra con le forze armate russe” nelle zone occupate dell’Ucraina orientale, ed è sanzionata per “diffondere sistematicamente misinformazione” e apparire regolarmente in programmi per le truppe sul canale militare russo Zvezda.
- Thomas Röper, blogger tedesco residente in Russia, è accusato di gestire il sito Anti‑Spiegel, e di “diffondere sistematicamente misinformazione” e di avere “legittimato l’annessione illegale del territorio ucraino” agendo come osservatore elettorale nei territori occupati.
- Il salto qualitativo verso Baud
In tutti e tre i casi vi è una componente operativa legata a strutture mediatiche o alla presenza in territori di guerra o occupati: Doğru gestiva una piattaforma strutturata, Lipp e Röper quali embedded con le forze russe o operano direttamente dalle zone occupate.
Con Jacques Baud, invece, l’UE compie un salto qualitativo: egli è un analista solitario, residente a Bruxelles, che da anni pubblica libri e saggi sull’intelligence e sulla guerra in Ucraina, senza presenza fisica in Russia o in zone di conflitto e senza prova di coordinamento operativo con Mosca. È il primo sanzionato per “minacce ibride” residente stabilmente nell’Europa occidentale, cittadino di uno Stato terzo neutrale, colpito per attività intellettuale e pubblicistica.
Il caso parallelo Xavier Moreau: un confronto illuminante
Il 15 dicembre 2025, contestualmente a Jacques Baud, l’UE ha sanzionato anche Xavier Moreau, ex militare francese residente a Mosca dal 2000 e cittadino russo dal 2013. Il confronto tra i due casi evidenzia ulteriormente il salto qualitativo rappresentato dalla sanzione contro Baud.
Moreau vive stabilmente nella capitale russa da 25 anni, dove gestisce l’azienda informatica LinkIT Vostok ed è sposato con una cittadina russa con cui ha cinque figli. Ha ottenuto la cittadinanza russa nel 2013 e ha partecipato attivamente come osservatore ai referenda organizzati nelle zone occupate, sia in Crimea nel 2014 che nel Donbass nel 2022. Conduce regolarmente programmi su RT da Mosca, tra cui “Ici Moscou!”, e mantiene evidenti collegamenti operativi, finanziari e familiari con la Federazione Russa.
La sua reazione alle sanzioni è stata emblematica: “Je suis toujours à Moscou… Ce n est pas grave, je continue” (“Sono sempre a Mosca… Non è grave, continuo”). Moreau può permettersi questa posizione perché già risiede al di fuori della giurisdizione europea, ha cittadinanza russa come rete di sicurezza, e aveva già perso l’accesso ai servizi bancari UE prima della sanzione formale.
Baud, al contrario, ha appreso della sanzione dai media. Contattato da 24Heures poche ore prima della pubblicazione ufficiale sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, ha risposto: “Interessante… Non lo sapevo, non sono stato affatto informato”. La differenza è significativa: mentre Moreau poteva anticipare le sanzioni e aveva già riorganizzato la propria vita in Russia, Baud – residente a Bruxelles, nel cuore dell’UE – si è trovato improvvisamente con i beni congelati, impossibilitato a viaggiare in 27 Paesi e a ricevere compensi per il proprio lavoro, senza alcun preavviso formale.
Il contrasto con Baud è netto: mentre Moreau è un cittadino russo residente a Mosca con legami operativi diretti e comprovati con la Russia, Baud è un cittadino svizzero residente a Bruxelles – nel cuore dell’Unione Europea – senza presenza fisica in Russia, senza cittadinanza russa, senza attività commerciali russe, senza partecipazione a eventi in zone occupate, e senza alcuna prova documentata di coordinamento operativo con Mosca.
Se per Moreau la categoria di “agente di destabilizzazione russa” può trovare una qualche plausibilità fattuale nei suoi legami concreti con lo Stato russo, per Baud l’accusa si basa esclusivamente su contenuti pubblicati e opinioni espresse: libri, saggi, interviste televisive. La progressione da Moreau a Baud segna quindi il passaggio dalle sanzioni contro individui con collegamenti operativi verificabili, alle sanzioni contro l’attività intellettuale in sé, indipendentemente dalla residenza, dalla cittadinanza o da qualsiasi legame materiale con il governo russo.
È questa la vera innovazione – e il vero pericolo – del regime PESC sulle “minacce ibride”: non è più necessario vivere in Russia, avere cittadinanza russa, o gestire aziende russe. Basta pubblicare delle analisi critiche sulla guerra in Ucraina da una capitale europea.
ll precedente Nathalie Yamb: cittadina svizzera, sanzionata per attivismo africano
Il 26 giugno 2025, sei mesi prima di Jacques Baud, l’Unione Europea aveva già sanzionato un’altra cittadina svizzera nell’ambito dello stesso regime PESC sulle “attività destabilizzanti della Russia”: Nathalie Yamb, attivista panafricana con doppia cittadinanza svizzera e camerunense, residente a Zugo in Svizzera.
Yamb era stata inserita nella lista nera con l’accusa di manipolazione delle informazioni” e per “sostenere azioni o politiche del governo russo che portano pregiudizio alla democrazia e alla stabilità dell’Unione”.
Le accuse specifiche includono: la partecipazione al Summit Russia-Africa di Sochi nel 2019, il sostegno pubblico alla Russia tramite canali social, le critiche sistematiche al neocolonialismo francese in Africa, e presunti collegamenti non provati con il Gruppo Wagner.
La sua reazione è stata netta: ha definito le sanzioni “razziste e colonialiste”, sottolineando come “un’africana che parla di sovranità viene automaticamente etichettata come marionetta” e denunciando l’ipocrisia di un’Europa che continua a importare gas e metalli russi mentre sanziona lei. Ha inoltre evidenziato di essere stata l’unica persona sanzionata isolatamente in quel pacchetto, senza alcuna entità associata – un’eccezione senza precedenti nella storia dei regimi sanzionatori UE dal 1993. Yamb ha immediatamente fatto causa al Consiglio dell’Unione Europea presso il Tribunale UE.
Il parallelo con Baud è illuminante: entrambi cittadini svizzeri residenti nel continente europeo (Yamb a Zugo, Baud a Bruxelles), entrambi sanzionati per opinioni espresse pubblicamente senza prove di coordinamento operativo con Mosca, entrambi colpiti senza preavviso formale.
La differenza principale: Yamb critica il neocolonialismo francese in Africa, Baud critica la narrativa NATO sulla guerra in Ucraina.
In entrambi i casi, la categoria di “minaccia ibrida” viene utilizzata per silenziare voci dissonanti rispetto alla linea ufficiale dell’Unione.
E in entrambi i casi, la Svizzera è rimasta silenziosa: nessuna protesta diplomatica per Yamb a giugno, nessuna protesta per Baud a dicembre.
Lo schema è ormai chiaro: Berna non recepisce il regime sulle “minacce ibride” sul proprio territorio, ma accetta implicitamente che l’UE possa sanzionare cittadini svizzeri per attività intellettuale e pubblicistica, purché questo avvenga fuori dai confini elvetici.
Se con Moreau la sanzione riguardava un cittadino russo residente a Mosca con legami operativi diretti, con Yamb e Baud si consolida il precedente di sanzioni contro cittadini di Stati terzi neutrali, residenti in Europa, colpiti esclusivamente per contenuti pubblicati.
Non servono più aziende russe, cittadinanza russa o presenza in zone di conflitto: basta dissentire pubblicamente dalla narrativa europea per diventare una “minaccia ibrida”.
Il caso Baud
- Il profilo di Jacques Baud
Jacques Baud è un cittadino svizzero, settantenne, ex colonnello dell’esercito svizzero, ex funzionario ONU e NATO, specializzato in intelligence, analisi strategica e questioni militari, autore di saggi diffusi a livello internazionale sulla guerra in Ucraina e sulla NATO.
La Decisione PESC 2025/2572 lo inserisce nella lista nera europea con la seguente accusa essenziale: Baud “è ospite regolare di programmi televisivi e radiofonici filorussi, funge da portavoce della propaganda filorussa e formula teorie complottiste, ad esempio accusando l’Ucraina di orchestrare la propria invasione per aderire alla NATO”, rendendolo “responsabile di azioni o politiche attribuibili al governo della Federazione russa” tramite “manipolazione delle informazioni e ingerenze”.
Dalla critica geopolitica alla “minaccia ibrida”
Baud non è accusato di atti concreti, ma di opinioni: “teorie complottiste”, partecipazione a programmi considerati “filorussi”, critiche alle scelte strategiche di NATO e Ucraina.
La sua “colpa” è avere espresso, in forma sistematica e argomentata, una lettura alternativa del conflitto ucraino, incompatibile con la narrativa ufficiale delle istituzioni euro‑atlantiche.
La progressione dai casi Doğru/Lipp/Röper al caso Baud mostra che non è più necessario gestire una piattaforma mediatica o operare da territori russi: basta pubblicare libri, saggi e analisi critiche dal cuore dell’Europa per essere qualificati come “minaccia ibrida”.
Il trattamento mediatico in Svizzera
La stampa ticinese e la RSI hanno riportato la notizia in modo essenzialmente neutro e apodittico: “Baud è stato sanzionato dall’UE per attività destabilizzanti”.
Mancano domande sulla proporzionalità, sulla presunzione di innocenza, sull’assenza di un procedimento giudiziario; nessuna intervista a Baud, nessun confronto con esperti di diritto costituzionale, nessun richiamo alla posizione svizzera del 2022 su RT/Sputnik.
La decisione del Consiglio UE, firmata da Kaja Kallas, è stata trattata come verdetto auto‑evidente, quasi infallibile, e non come atto amministrativo politico suscettibile di critica e contestazione.
Le misure PESC nel dettaglio
- Divieto di viaggio e congelamento dei beni
La Decisione 2024/2643 prevede per le persone incluse nell’allegato:
- divieto di ingresso e transito in tutti i 27 Stati membri (art. 1);
- congelamento di “tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati” dai soggetti elencati (art. 2).
“Risorse economiche” comprende conti bancari, immobili, azioni, partecipazioni, diritti di proprietà intellettuale e qualsiasi bene materiale o immateriale convertibile in valore economico. In pratica, Baud non può più viaggiare nell’UE, nemmeno per transito aeroportuale, né accedere ai propri beni in banche o istituti finanziari dell’Unione.
- Divieto di messa a disposizione di fondi e risorse
L’articolo 2, paragrafo 2, vieta a chiunque di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a favore delle persone sanzionate. Ciò significa che editori, media, università, organizzatori di conferenze non possono pagare compensi, royalties, onorari a Baud, né a soggetti che agiscano per suo conto.
L’articolo 8 vieta inoltre di partecipare consapevolmente ad attività aventi lo scopo o l’effetto di eludere i divieti: anche familiari o amici che tentassero di aiutarlo economicamente potrebbero incorrere in responsabilità per elusione.
Eccezioni limitate e ricorso quasi impossibile
L’articolo 2, paragrafo 3, consente alle autorità nazionali di autorizzare in casi eccezionali lo sblocco di fondi congelati per:
- bisogni fondamentali (affitto, alimenti, cure mediche, assicurazioni, tasse, utenze);
- onorari legali “ragionevoli”;
- spese straordinarie previa notifica agli altri Stati membri.
Queste deroghe sono discrezionali, non dovute, e ogni autorizzazione deve essere notificata agli altri 26 Stati, con effetto dissuasivo.
Il sanzionato deve inoltre dimostrare la necessità dei fondi e la compatibilità con il regime, subendo un’inversione dell’onere della prova. La durata stimata di un ricorso al Tribunale dell’UE è di quattro anni o più, con costi a carico di chi ha i beni congelati, mentre le sanzioni restano pienamente operative per tutto il tempo.
Divieto di adempimento contrattuale
L’articolo 7 stabilisce che “non è soddisfatta alcuna richiesta” relativa a contratti o operazioni incisi dalle misure, anche se conclusi prima della sanzione. Questo comporta che contratti editoriali, compensi per articoli già pubblicati, fatture per conferenze già tenute non possono più essere pagati; l’onere di provare che un pagamento non viola il regime grava sul creditore.
Per Baud ciò potrebbe significare che non solo gli è precluso il futuro lavoro professionale nell’UE, ma rischia anche di non poter percepire compensi maturati in passato sotto contratti pienamente leciti al momento della loro conclusione.
Il silenzio della Svizzera
- La non adozione non basta
La SECO ha dichiarato che la Svizzera non sta adottando l’ultima lista che comprende Baud e che non ha aderito al regime sulle “minacce ibride” [4]. Baud non dovrebbe quindi essere sanzionato sul territorio svizzero e, in teoria, potrebbe vivere e lavorare in Svizzera senza restrizioni formali, se decidesse di rientrare.
Tuttavia, il fatto che la Svizzera fino ad ora non abbia recepito il regime PESC europeo non risolve il problema principale: Baud resta colpito in tutta l’UE, dove risiede e dove si trovano gran parte dei suoi interlocutori professionali, senza che il suo Stato di cittadinanza abbia finora assunto una posizione politica o diplomatica a sua difesa.
Il problema della tutela consolare
Non risulta alcuna protesta formale del Consiglio federale verso le istituzioni europee, né richieste ufficiali di chiarimenti sui criteri utilizzati per sanzionare un cittadino di Stato terzo per ragioni legate alla libertà di espressione.
Non vi è notizia di assistenza legale o diplomatica offerta a Baud, né di un richiamo pubblico alla CEDU (art. 10 sulla libertà di espressione) e ai principi che la Svizzera dice di voler difendere.
La contraddizione è evidente: la Svizzera ha difeso la libertà di parola di RT e Sputnik sul proprio territorio, ma tace quando un suo cittadino viene colpito in Svizzera (Yamb) o in altri Paesi europei (Baud) da misure che essa stessa considera incompatibili con i propri standard costituzionali.
Neutralità, sovranità e violazione dello spazio giuridico svizzero La neutralità ridotta a finzione
La neutralità svizzera non è solo un principio di politica estera, ma un valore costituzionale che implica indipendenza di giudizio, non allineamento con blocchi militari, e protezione del pluralismo democratico. Essa richiede che lo spazio neutrale svizzero includa non solo il territorio, ma anche le persone: cittadini svizzeri devono poter esprimere opinioni critiche verso qualsiasi blocco – NATO, UE, Russia, Cina – senza temere sanzioni da parte di potenze straniere che il proprio Stato non contrasta.
Il caso Baud – come quello di Nathalie Yamb sei mesi prima – mette a nudo una contraddizione fondamentale: se la Svizzera non difende i propri cittadini quando vengono sanzionati da una potenza straniera per opinioni che non costituiscono reato in Svizzera, la neutralità diventa vuota. Non è più indipendenza di giudizio, ma allineamento silenzioso con la narrativa del blocco occidentale.
Nel 2022, la Svizzera ha rifiutato di censurare RT e Sputnik – media di Stato russi con budget multimilionari e strutture globali – dichiarando che “è più efficace rispondere con i fatti anziché vietare” e richiamando la “forte protezione della libertà di espressione”. Eppure, nel 2025, quando l’UE sanziona due cittadini svizzeri – Nathalie Yamb a giugno e Jacques Baud a dicembre – per opinioni critiche, senza alcuna prova di coordinamento operativo con Mosca, Berna tace. Il messaggio è inequivocabile: la Svizzera considera RT e Sputnik protetti dalla libertà di espressione, ma non difende i propri cittadini Yamb e Baud. La contraddizione non potrebbe essere più evidente.
La violazione indiretta della sovranità territoriale.
Quando l’Unione Europea sanziona Nathalie Yamb, cittadina svizzera (con doppia cittadinanza camerunense) residente a Zugo in Svizzera, per “manipolazione delle informazioni” e “minacce ibride”, non si limita a colpire un’individua che vive all’estero: sta esercitando una forma di giurisdizione extraterritoriale su una persona che risiede stabilmente in territorio svizzero.
Le sanzioni PESC comportano:
- Congelamento dei beni anche se detenuti in Svizzera da intermediari UE (banche, società)
- Divieto di transito nell’UE: Yamb non può attraversare l’aeroporto di Zurigo per voli internazionali con scalo UE
- Interdizione professionale indiretta: università, editori, media europei non possono pagarla, nemmeno per lavori svolti in Svizzera
- Pressione sugli interlocutori svizzeri: enti svizzeri che collaborano con lei rischiano di violare il regime se hanno attività nell’UE
Il risultato è una forma di sanzione che penetra nello spazio giuridico svizzero senza che la Svizzera abbia adottato quella misura. È come se l’UE dicesse: “Non chiediamo alla Svizzera di sanzionare Yamb sul suo territorio, ma le nostre sanzioni produrranno effetti concreti anche lì, e la Svizzera non può farci nulla.”
Questa logica vale ancor di più per Jacques Baud, cittadino svizzero residente a Bruxelles (Belgio): la Svizzera non ha adottato le sanzioni contro di lui. In teoria, potrebbe rientrare in Svizzera e vivere senza restrizioni formali. Ma nella pratica:
- I suoi beni in banche con operatività UE restano congelati
- Non può viaggiare in Europa per conferenze, presentazioni, ricerca
- Editori, università, media europei non possono pagarlo, anche per lavori commissionati prima della sanzione
- Se decide di rientrare stabilmente in Svizzera, la sua vita professionale è comunque distrutta, perché gran parte dei suoi interlocutori sono nell’UE
Si tratta di una violazione indiretta ma reale della sovranità svizzera: l’UE esercita un potere punitivo su cittadini svizzeri – uno residente in Svizzera (Yamb), l’altro residente in Europa (Baud) – per condotte che non sono reato in Svizzera, con effetti che si propagano anche sul territorio elvetico e sulla vita di cittadini svizzeri ovunque si trovino, senza che Berna protesti o rivendichi la propria giurisdizione esclusiva sui propri cittadini.
Il precedente pericoloso: da Yamb e Baud a chiunque dissenta
Se questo precedente si consolida, il messaggio alla classe intellettuale svizzera è chiaro: puoi criticare la Russia liberamente, ma se critichi NATO, UE o politiche occidentali in modo troppo sistematico, rischi sanzioni senza che il tuo Stato ti difenda.
L’effetto “congelante” (chilling effect) è devastante: non serve sanzionare decine di analisti, basta colpirne due o tre per indurre autocensura preventiva negli altri. La neutralità intellettuale – prerequisito della neutralità politica – muore non per legge, ma per intimidazione.
La Svizzera si trova di fronte a una scelta: riaffermare la propria sovranità e la propria neutralità sostanziale, protestando formalmente contro sanzioni che colpiscono cittadini svizzeri per opinioni non criminali, oppure accettare implicitamente che l’UE possa esercitare giurisdizione extraterritoriale sui propri cittadini – sia quelli residenti in Svizzera come Yamb, sia quelli residenti in Europa come Baud – riducendo la neutralità a finzione diplomatica.
Storicamente, la Svizzera ha difeso con fermezza la propria sovranità e l’indipendenza dei propri cittadini da interferenze straniere. Nel caso Yamb e Baud, invece, Berna ha scelto il silenzio. E il silenzio, in diplomazia, è sempre una risposta: significa acquiescenza.
Se la risposta implicita di Berna è: “l’UE può sanzionare chi vuole, anche cittadini svizzeri residenti in Svizzera o in Europa, e noi non possiamo farci nulla”, allora la sovranità svizzera e i suoi principi
di libertà di espressione risultano subordinati alle decisioni arbitrarie di Bruxelles firmate da Kaja Kallas.
Il caso Baud – insieme a quello di Yamb – diventa così un test della volontà elvetica di difendere concretamente i propri cittadini e i propri valori quando questo implica un costo politico nelle relazioni con l’Unione. Finora, quel test è stato fallito.
- I precedenti storici inquietanti
- Inquisizione
L’Inquisizione medievale e moderna (XIII–XIX secolo) perseguitava il “pensiero eretico” tramite tribunali ecclesiastici senza garanzie difensive, inversione dell’onere della prova, liste nere di libri (Index Librorum Prohibitorum), confisca dei beni, esilio, interdizione professionale, fino al rogo. Figure come Giordano Bruno (1600) e Galileo Galilei (1633) ne sono simboli noti; solo nel 2000 Giovanni Paolo II riconobbe pubblicamente gli errori di tali metodi, a secoli di distanza.
- Berufsverbot
Il Berufsverbot della Germania Ovest (1972–1990) escludeva dal pubblico impiego persone ritenute “estremiste” sulla base di opinioni politiche, senza processo penale. Circa 11.000 persone furono sottoposte a procedimenti, 1.250 licenziate o escluse: insegnanti, intellettuali, attivisti pacifisti. Giustificato come difesa della democrazia dalla penetrazione comunista, fu definito “un errore che causò molta ingiustizia” dallo stesso Willy Brandt nel 1988.
- Maccartismo
Il Maccartismo statunitense (1947–1957) distrusse carriere con liste nere di presunti “comunisti” compilate da commissioni parlamentari, senza accuse formali né prove solide. Migliaia di artisti e intellettuali furono colpiti: Charlie Chaplin venne di fatto esiliato, Arthur Miller processato, Dalton Trumbo imprigionato e bannato professionalmente. Solo decenni dopo Hollywood e le istituzioni americane riabilitarono molte delle vittime.
- Le rime con le “minacce ibride”
In tutti questi casi, organismi politici o para‑giudiziari hanno sanzionato idee considerate “pericolose”, invertendo l’onere della prova, escludendo dalla professione e giustificando le misure come difesa dell’ordine o della democrazia.
Le sanzioni PESC per “minacce ibride” presentano tratti simili: un organismo politico (il Consiglio UE) decide liste nere per opinioni “devianti” dalla narrativa ufficiale, con interdizione professionale e sociale senza processo.
Quanto tempo occorrerà prima che l’Europa riconosca che colpire “teorie complottistiche” e “manipolazione delle informazioni” con sanzioni personali era una deriva autoritaria mascherata da difesa della democrazia? E quante carriere saranno state distrutte nel frattempo?
- Un sistema senza contraddittorio
Il verdetto degli ambasciatori europei – funzionari non eletti riuniti a porte chiuse, senza trascrizioni pubbliche e con motivazioni sintetiche – viene trattato come sentenza definitiva, benché non vi sia stato alcun processo precedente.
L’interessato è informato solo dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (in realtà la notizia era trapelata già ben prima del 15 dicembre 2025, data della pubblicazione sulla GUCE), quando i beni sono già congelati e il divieto di viaggio già operativo.
Quando un organismo amministrativo può, con un tratto di penna, distruggere la vita professionale di analisti qualificati colpevoli di dissenso, e la categoria di “minaccia ibrida” può essere estesa a piacimento, la conseguenza inevitabile è l’autocensura: nel tentativo dichiarato di difendere la democrazia, l’Unione rischia di ricreare un clima in cui il pensiero critico diventa sospetto per definizione.
Riflessione critica: il paradosso della “flussocrazia” nelle sanzioni europee. Un tentativo di lettura attraverso Asma Mhalla.
Il caso di Jacques Baud, ex colonnello dell’esercito svizzero sanzionato dall’UE per “propaganda filorussa”, solleva interrogativi interessanti se letto attraverso le categorie sviluppate dalla politologa e ricercatrice franco-tunisina Asma Mhalla, esperta di tecnopolitica e sovranità digitale, autrice di Tecnopolitica. Come la tecnologia ci rende soldati.
Baud è accusato di “formulare teorie complottiste, ad esempio accusando l’Ucraina di orchestrare la propria invasione per aderire alla NATO” (Decisione PESC 2025/2572). Tuttavia, applicando il concetto di “flussocrazia” elaborato da Mhalla, emerge un paradosso: chi sta effettivamente controllando il flusso informativo e neutralizzando il pensiero critico?
Mhalla definisce la flussocrazia come il regime in cui chi detiene il flusso costante delle informazioni finisce per dominare il dibattito pubblico e definire ciò che è dicibile o indicibile.
La sanzione contro Baud – un analista che offre una lettura geopolitica alternativa sulle cause del conflitto ucraino – potrebbe essere interpretata non come difesa dalla manipolazione, ma come esempio proprio di quella flussocrazia istituzionale che l’UE dichiara di combattere.
La “disattivazione delle riflessioni critiche” di cui parla Mhalla non opera necessariamente attraverso il rumore, ma può manifestarsi anche attraverso il silenziamento selettivo: rendere indicibile ciò che contraddice la narrazione dominante. Sanzionare un ex ufficiale militare per le sue analisi geopolitiche – per quanto controverse – significa affermare che esiste una “verità di Stato” sulla guerra in Ucraina, e che qualsiasi deviazione costituisce “propaganda” perseguibile.
Gli articoli 1 e 2 della Decisione PESC 2024/2643 sanzionano chi “compie o sostiene azioni che compromettono la democrazia attraverso la manipolazione delle informazioni”, ma non definiscono criteri oggettivi per distinguere “manipolazione” da “analisi critica”, lasciando ampia discrezionalità politica nell’identificazione delle condotte sanzionabili.
Il rischio è che l’UE stia operando esattamente come il “Ministero della Verità” che Mhalla critica, ma in forma invertita: non imponendo una verità unica attraverso la coercizione aperta, ma “definendo ciò che è dicibile o indicibile” attraverso strumenti giuridici che colpiscono la dissidenza analitica sotto l’etichetta di “minaccia ibrida”.
Come osserva Mhalla, la Tecnologia Totale “non si impone con la coercizione, ma opera per adesione, consenso e abitudine”. Le ulteriori sanzioni, dopo Nathalie Yamb, contro figure come Baud e Moreau costruiscono proprio questo consenso: l’abitudine ad accettare che esistano analisi “legittime” e analisi “destabilizzanti”, indipendentemente dalla loro argomentazione, semplicemente in base alla loro conformità alla narrazione sovranazionale.
La domanda che Mhalla pone sulla sovranità cognitiva si rovescia: chi sta effettivamente “colonizzando l’immaginario”? La Russia attraverso la diffusione di narrazioni alternative, o l’UE attraverso la criminalizzazione giuridica di qualsiasi prospettiva che problematizzi la propria politica estera? O entrambe? E nello scontro tra le due flussocrazie, quale margine di manovra rimane al libero pensiero?
Controllare il flusso informativo, come la ricercatrice correttamente ha osservato, “non è un dettaglio tecnico: è una questione di sovranità cognitiva”. Ma la sovranità cognitiva europea, in uno spazio abitato da mezzo miliardo di persone, rischia di configurarsi non come autonomia del pensiero critico, ma come monopolio istituzionale sulla narrazione legittima, dove il “rumore” da eliminare è qualsiasi voce che eroda il consenso sulla politica atlantista.
Questo paradosso meriterebbe un approfondimento critico in chiave di tutela dei diritti fondamentali e delle libertà di espressione.
In particolare, andrebbe esaminato il rapporto con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) del Consiglio d’Europa, essa stessa fragilizzata nel suo ruolo di garante imparziale dal conflitto russo-ucraino e dalla costituzione del tribunale internazionale contro l’aggressione russa.
La CEDU ha storicamente tutelato il pluralismo informativo e il diritto alla critica politica come pilastri della democrazia europea: come si concilia questa tradizione con sanzioni che colpiscono analisi geopolitiche dissenzienti?
La questione centrale rimane: le sanzioni contro analisti dissidenti rappresentano una difesa della democrazia cognitiva o la sua negazione attraverso la flussocrazia istituzionale?
La possibilità stessa di poter porre – ancora e per quanto tempo? – questa domanda è ciò che distingue il pensiero critico dalla sua disattivazione.
Conclusione: la domanda alla Svizzera
È davvero in questa Europa che la Svizzera vuole rispecchiarsi?
Il ministro degli esteri elvetico Ignazio Cassis ha più volte parlato della necessità di convergenza con i “valori europei e occidentali”, mentre nello stesso campo occidentale emergono voci critiche – come il vicepresidente americano JD Vance – che mettono in dubbio la compatibilità di certe politiche europee con le tradizioni democratiche liberali.
Lo sapremo con maggiore chiarezza nei prossimi mesi, quando Berna dovrà formalizzare – o smentire – la scelta di non aderire alla parte del 20° pacchetto sanzionatorio europeo di Politica Estera e di Sicurezza Comune firmato da Kaja Kallas.
Quella decisione mostrerà se la Svizzera intende restare coerente con i principi affermati nel 2022 su RT/Sputnik o se accetterà, di fatto, che un proprio cittadino possa essere trattato come “minaccia ibrida” per aver scritto libri e analisi scomode.
Intanto, mentre la Confederazione Svizzera e la sua classe politica rimangono silenti, Jacques Baud – settant’anni, ex colonnello dell’esercito svizzero, ex funzionario ONU e NATO, riconosciuto per le sue competenze in intelligence e analisi strategica – si trova a dover affrontare una forma di repressione della libertà di espressione che molti ritenevano relegata al passato nell’Europa del 2025: beni congelati, divieto di viaggio in 27 Paesi, impossibilità di lavorare, per aver scritto libri ed espresso opinioni critiche.
Una prova di un ritorno a pratiche che si credevano confinate ai capitoli più bui della storia europea, e che oggi si manifesta nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea firmata da Kaja Kallas.
E Baud non è il solo: nelle 27 nazioni dell’UE non mancano intellettuali critici con competenze e visibilità comparabili alle sue.
Se questo precedente si consolida, la domanda non è se l’Unione Europea tornerà a sorprenderci, ma piuttosto chi sarà il prossimo nome sulla lista.
Niccolò Salvioni, Locarno, Repubblica e Cantone del Ticino, Svizzera, 17 dicembre 2025
(L’applicazione delle categorie analitiche sviluppate da Asma Mhalla al sistema sanzionatorio europeo rappresenta una riflessione critica dell autore, che non implica attribuzione alla ricercatrice di posizioni politiche specifiche sul caso in esame.)
Note:
- DECISIONE (PESC) 2025/2572 DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2025 che modifica la decisione (PESC) 2024/2643 concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia – Baud e Moreau
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32025D2572
- DECISIONE (PESC) 2024/2643 DEL CONSIGLIO dell’8 ottobre 2024 concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02024D2643-20241216
- DECISIONE (PESC) 2025/966 DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2025 che modifica la decisione (PESC) 2024/2643 concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia – Doğru, Lipp, Röper
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500966
- https://www.bluewin.ch/en/news/international/the-eu-puts-a-swiss-ex-colonel-on-the-sanctions-list-3011557.html
- https://www.24heures.ch/jacques-baud-lex-agent-secret-suisse-sanctionne-par-lue-741232896311
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1278 DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2025 che attua il regolamento (UE) 2024/2642 concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia – Yamb
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501278




