La nascita del disconoscimento globale del diritto internazionale

Oggetto di questo articolo è spiegare a quando risale l’inizio della disarticolazione del diritto internazionale e come siamo arrivati allo stato attuale, culminato con l’aggressione unilaterale israelo-statunitense all’Iran.

Da un articolo di Mary Ellen O’Connel[1] possiamo capire quando è iniziata l’epopea che oggi viviamo del disconoscimento del diritto internazionale.

L’autrice ci spiega che la decisione della NATO del 13 ottobre 1998 di usare la forza in Yugoslavia ed il conseguente uso della forza che cominciò il 24 marzo 1999 non si basava né sui termini espliciti della Carta delle Nazioni Unite né trovava alcun fondamento nella prassi del Consiglio di Sicurezza.

La maggior parte dei paesi membri della NATO, compresa l’Italia, negli anni hanno ribattuto che la situazione era eccezionale e non avrebbe influito in futuro sulla necessità delle autorizzazioni preventive del Consiglio di Sicurezza per l’uso della forza.

Non così gli Stati Uniti; infatti Ufficiali degli Stati Uniti non hanno parlato di un’eccezione. Alcuni ufficiali di alto grado dell’amministrazione Clinton dissero chiaramente che loro non riconoscevano la necessità di un’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza quando la NATO decide di usare la forza.

In seguito anche la suddetta posizione che usava il paravento della NATO per giustificare le violazioni unilaterali e palesi delle regole internazionali consolidate, è stata superata: in un crescendo d’interventi unilaterali statunitensi e britannici in Afganistan, Iraq, Libia, Siria, ed ora Iran; senza dimenticare quelli israeliani in Libano o Siria o Iran e Russi in Ucraina.

In questo breve articolo si indicherà qual è la legge internazionale esistente e se sia ancora necessaria, a qualsiasi paese esistente sul globo terraqueo, l’autorizzazione preventiva del Consiglio di Sicurezza per operazioni di guerra.

Vediamo qual era la legge internazionale in vigore prima del 13 ottobre 1998 che deve essere considerata la data spartiacque tra un’epoca e l’altra che oggi viviamo.

In seguito, con l’aiuto dell’articolo succitato, si considereranno gli eventi legalmente significativi avvenuti tra il marzo 1998 ed il marzo 1999 ed il loro impatto sul requisito della richiesta di un’autorizzazione preventiva al Consiglio di Sicurezza

Ecco quali erano le regole prima del Kossovo:

ogni discussione delle norme internazionali che governano l’uso della forza da parte di qualsiasi entità devono cominciare con il primo principio legale che governa questa materia, definito al Capitolo 1, articolo 2 paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite.

L’articolo 2 paragrafo 4 in via di principio proibisce l’uso della forza nelle relazioni internazionali.

La proibizione di principio è vincolante non solo per gli Stati membri delle Nazioni Unite ma per tutti i soggetti della legge internazionale, quale norma perentoria e principio legale più alto (ius cogens).

Per replicare alla violazione di questa norma, comunque, la Carta delle Nazioni Unite permette l’uso della forza in tre ipotesi:

Nel capitolo VII, articolo 42,  il Consiglio di Sicurezza  “può adottare ogni azione per aria, mare o uso di forze di terra che può essere necessaria per mantenere o ripristinare la pace e la sicurezza internazionale”.

Al Capitolo VII, art. 51, la Carta permette l’uso della forza per autodifese individuali o collettive.

Infine, il Capitolo VIII, articolo 53, permette al Consiglio di Sicurezza di creare le alleanze regionali ritenute appropriate o di autorizzare queste all’uso della forza.

Ognuna di queste tre previsioni ha svolto un ruolo nell’uso della forza da parte di organizzazioni regionali di sicurezza, come la NATO, sin dall’adozione della Carta nel 1945 fino al marzo 1999.

Esamineremo per prima l’ipotesi dell’Autodifesa collettiva:

il diritto dell’uso della forza nell’esercizio dell’autodifesa collettiva, di fronte ad una violazione dell’art. 2, paragrafo 4, si trova scritto nell’art. 51: “Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.”

    Il diritto all’uso della forza nell’autodifesa collettiva è chiaramente delimitato dai termini dell’art.51. Il diritto continua “fino a che il Consiglio di sicurezza abbia preso le misure…”. Questa limitazione coordina l’art. 51 con il ruolo conferito al Consiglio di Sicurezza dall’art. 24 della Carta:

    “..Al fine di assicurare un’azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e riconoscono che il Consiglio di Sicurezza, nell’adempiere i suoi compiti inerenti a tale responsabilità, agisce in loro nome”.    

    La decisione della Corte internazionale di Giustizia nel Nicaragua Case chiarisce altri parametri dell’autodifesa collettiva. Essa può solo essere esercitata quando è in corso un attacco armato contro uno stato vittima. La vittima deve esplicitamente chiedere la difesa collettiva e la difesa deve essere esercitata in maniera che sia proporzionale all’attacco e necessaria nelle circostanze.

    Il capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite.

    Il capitolo VIII rappresentava un compromesso tra due visioni del sistema di sicurezza del secondo dopoguerra:
    quella sostenuta dal presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt che preferiva un’organizzazione universale per la sicurezza e l’altra sostenuta invece da W.Churchill di una organizzazione regionale.

    La diversità di opinioni tra i due leaders sfociò nel compromesso del Capitolo VIII che consente accordi di sicurezza regionali, ma li sottopone all’autorità del Consiglio di Sicurezza.

    Il Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite risultante da tale compromesso è composto da i tre articoli, 52, 53 e 54.

    L’art. 53 paragrafo 1 prevede che: “Il Consiglio di Sicurezza, ove opportuno, ricorrerà a tali accordi o agenzie regionali per l’adozione di misure coercitive sotto la sua autorità. Tuttavia, nessuna misura coercitiva deve essere adottata nell’ambito di accordi regionali o da agenzie regionali senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza”.

    Il capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite.

    La prassi del Consiglio di Sicurezza è stata di autorizzare l’uso della forza ai sensi del Capitolo VII senza ulteriori specificazioni tra i vari articoli di tale Capitolo (39-51).

    L’articolo 39 conferisce al Consiglio di Sicurezza la responsabilità di “determinare l’esistenza di qualsiasi minaccia alla pace, violazione della pace o atto di aggressione”.

    Il Consiglio “formula raccomandazioni o decide quali misure debbano essere prese in conformità con gli articoli 41 e 42, per mantenere e ripristinare la pace e la sicurezza internazionali”.

    Gli articoli 43-49 riguardano le modalità di adozione di tali misure, in particolare l’istituzione di un comitato militare e gli accordi con gli Stati membri per la messa a disposizione delle truppe alle Nazioni Unite.

    Il Segretario Generale ha specificato in varie occasioni che nessuna azione coercitiva potrà essere intrapresa nell’ambito di accordi regionali o da agenzie regionali senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza ed ha sottolineato, tuttavia, che per un’organizzazione internazionale che ricorra alla forza, non nell’ambito della legittima difesa collettiva, è sempre necessaria l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza.

    Le eccezioni.

    Alcuni studiosi, soprattutto negli Stati Uniti, hanno sostenuto il diritto all’intervento umanitario, ovvero il diritto di intraprendere azioni militari offensive senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza per proteggere i diritti umani.

    Tuttavia, nessun trattato consente l’intervento umanitario. Né esistono prove concrete, se non minime, di una

    prassi generale seguita in virtù di un obbligo giuridico di sostenere il diritto all’intervento umanitario ai sensi del diritto consuetudinario. La Corte internazionale di giustizia che ha esaminato l’ipotesi nel caso Nicaragua, non ha trovato esempi realmente convincenti, nella prassi internazionale esistente, di reale intervento umanitario.

    Oltre a rivendicare il diritto all’intervento umanitario, alcuni studiosi hanno anche sostenuto che l’uso della unilaterale della forza può essere giustificato, anche se viola la legge internazionale, in alcuni casi se il trasgressore si debba difendere.

    La Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite (ILC), nel suo progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato, ha individuato sei difese generali nel diritto internazionale che possono giustificare un illecito in tutto o in parte: consenso, contromisure, forza maggiore, pericolo, stato di necessità e autodifesa. Ad esempio molti membri della NATO hanno invocato il concetto di necessità durante la crisi del Kosovo per giustificare uso della forza senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza.

    Tuttavia, la difesa della necessità, così come formulata dalla ILC, sembrerebbe improbabile che possa giustificare un uso illegittimo della forza.

    Infatti, uno Stato non può invocare lo stato di necessità come motivo per escludere l’illegittimità di un suo atto che non sia conforme a un suo obbligo internazionale, a meno che l’uso della forza non sia l’unico mezzo per salvaguardare un interesse essenziale dello Stato da un pericolo grave e imminente e che comprometta gravemente un interesse essenziale dello Stato stesso.

    Ma la norma di chiusura del diritto internazionale consuetudinario generalmente riconosciuta afferma perentoriamente che: “In ogni caso, uno Stato non può invocare lo stato di necessità come motivo per escludere l’illecito se l’obbligo internazionale con cui l’atto dello Stato non è conforme deriva da una norma imperativa del diritto internazionale generale”. In realtà quindi l’uso unilaterale della forza viola sempre una norma di ius cogens (imperativa) in assenza di autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    Perciò, senza alcun diritto di intervento umanitario o di difesa, l’ultima opzione a disposizione degli Stati o delle organizzazioni internazionali che hanno fatto uso della forza violando le regole è quella di ammettere la violazione e sperare che la giuria dell’opinione pubblica mondiale prenda in considerazione eventuali circostanze attenuanti. In tali circostanze, lo Stato che agisce dovrebbe valutare il rischio di una condanna universale e di sanzioni. Pertanto, lo Stato dovrebbe dimostrare in modo convincente che l’azione militare non si basa su un semplice pretesto e che sarà efficace e proporzionata.

    Anche in tal caso, l’azione sarebbe classificata come una violazione e non avrebbe alcun impatto sulle norme dello Statuto sopra indicate, nè sarebbe considerata modifica o cambiamento del diritto consuetudinario.

    Questo era lo stato degli atti del diritto internazionale fino al marzo 1999. (fine prima puntata)

    Chi volesse contribuire a difendere i diritti umani ed il diritto globale di conoscere per agire può donare ad

    Associazione Libera-mente Umani Via Sasso Misocco 18 6596 Gordola IBAN: CH13 0024 6246 1307 8601 E

    BIC: UBSWCHZH80A

    .


    [1] Titolo originale dell’articolo citato: O’Connell Mary Ellen,The UN, NATO, and International Law After Kosovo in Human Rights Quarterly, vol.22, no.1 (feb.,2000), pp.57-89. Published By The John Hopkins University Press.

    Lascia un commento