Accoglimento ricorso contro obbligo di mascherina in classe per minore infradodicenne

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3133 del 2021, proposto dai sigg.ri -OMISSIS-in proprio e quali esercenti la patria potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Scifo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Istruzione, Provincia Autonoma di Bolzano, Dirigente Scolastico -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la mancata previsione di esenzione, o delle circostanze di esenzione, sull’obbligo continuativo di mascherina a scuola per minori infradodicenni;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che l’appello avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale, a fronte del testuale disposto normativo di cui all’articolo 56 c.p.a., può² essere considerato ammissibile nei soli casi del tutto eccezionali di provvedimento che abbia solo veste formale di decreto ma contenuto sostanzialmente decisorio;

Ritenuto che tali casi di provvedimenti monocratici impugnabili aventi solo veste formale di decreto o “decreti meramente apparenti” si configurano esclusivamente nel caso in cui la decisione monocratica in primo grado non abbia affatto carattere provvisorio ed interinale ma definisca o rischi di definire in via irreversibile la materia del contendere;

Ritenuto che non vi siano ragioni per affermare principi diversi da quelli recentemente ribaditi collegialmente dal Consiglio di Stato con ordinanza della Terza Sezione n. -OMISSIS-proprio relativamente alla stessa minore rappresentata dai genitori, anche qui odierni appellanti;

Rilevato che nelle more della acquisizione documentale opportunamente disposta dal Presidente del T.A.R. del Lazio, e considerato che non sembra stata adottata dalle autorità scolastiche competenti alcuna misura volta a conciliare le esigenze della scolara appellante con quelle degli altri alunni, né sembra si sia provveduto quantomeno a dotare la classe di un semplice apparecchio saturimetro per verificare all’occorrenza eventuali condizioni di affaticamento respiratorio;

Ritenuto, perciò², che la precauzione già valutata dal Consiglio di Stato circa la situazione individuale di salute della scolara appellante – non estensibile alla generalità dei minori secondo le non irragionevoli valutazioni del C.T.S. pur contrastate da differenti valutazioni scientifiche – debba condurre, nelle more dello svolgimento della camera di consiglio innanzi al primo giudice, a confermare la sospensione temporanea dell’obbligo individuale di portare la mascherina, come già deciso da questo Consiglio monocraticamente e collegialmente;

P.Q.M.

accoglie l’istanza e, per l’effetto, sospende fino alla, camera di consiglio glia fissata innanzi al T.A.R. Lazio l’obbligo individuale della minore appellante di portare la mascherina in classe.

Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità  nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti appellanti.

Così¬ deciso in Roma il giorno 2 aprile 2021.

Il Presidente

Franco Frattini

Un pensiero riguardo “Accoglimento ricorso contro obbligo di mascherina in classe per minore infradodicenne

  1. Avvocato buonasera
    Posso chiederle, come posso fare?
    Sono un operatore socio sanitario, in una rsa e con questo decreto mi hanno avvisato in direzione che dovrei fare il vaccino altrimenti sarei sospesa dal lavoro, ho risposto che prima dovrei aspettare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e solo così dovrei decidere, mi hanno detto che mi faranno avere il consenso per il vaccino, non so come fare ?
    Devo fare una diffida come dice lei oppure?

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