Diffida ai Ministri – Legge 1/2022

                                                                               ALU

ASSOCIAZIONE LIBERAMENTE UMANI

alu-associazioneliberamenteumani.com

aluliberamenteumani@protonmail.ch

S.E.

Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi

Ministro Roberto Speranza

Ministro della Giustizia Marta Cartabia

Oggetto: diffida all’immediata disapplicazione del Decreto legge n.1 del 2022 art. 1 introduttivo dell’art. 4 quater del d.l. n.44/2021.

On. Le Presidente e On.li Ministri proponenti,
visto l’art. 28 della Costituzione, si fa seguito alla previsione dell’obbligo di “vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni” di cui all’art. 4 quater del d.l. n.44 del 2021, convertito nella legge n. 76/2021, come modificato dall’art. 1 comma 1 del d.l. n.1 del 2022, per rappresentare quanto segue, quali associazioni di tutela dei diritti umani, ALU Associazione Libera-mente Umani e di tutela dei consumatori European Consumers APS.

L’articolo 1 del decreto legge succitato prevede un obbligo vaccinale generalizzato per il covid19 per i soggetti over 50 e a titolo sanzionatorio il comma 4 prescrive:

“4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione comunica ai soggetti  inadempienti  l’avvio  del procedimento  sanzionatorio  e  indica  ai  destinatari  il   termine perentorio  di  dieci  giorni   dalla   ricezione,   per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente  per  territorio  l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione  dall’obbligo vaccinale,   ovvero   altra   ragione   di   assoluta   e   oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all’Agenzia delle entrate-Riscossione dell’avvenuta presentazione di tale comunicazione.    5. L’Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione  dei destinatari prevista  al  comma   4,   previo   eventuale   contraddittorio con l’interessato,   un’attestazione    relativa    alla    insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi di cui al comma 4.”

Come riportato nel preambolo del decreto legge, ove si afferma “Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione”, l’obbligo prescritto deve essere in linea con gli obblighi eurounitari e con quelli imposti dall’appartenenza dell’Italia al Consiglio d’Europa.
La prescrizione vaccinale suddetta, così come è formulata nel decreto legge n.1 del 2022, non è consentita dalle norme eurounitarie e quindi, deve essere disapplicata; come prescrive la sentenza n.17 del 2021 dell’Adunanza Plenaria del consiglio di Stato per tutte le leggi italiane passate e future in contrasto con le norme eurounitarie (cfr. artt.1,2,3, 8 e 21 carta europea dei diritti fondamentali e 1, 8, 14 e 15 CEDU nonché la risoluzione 2361 (2021) del Consiglio d’Europa e i regolamenti UE n.679/2016 e 953/2021 e 536/2014, inerente la sperimentazione su uomo; nello specifico di prodotti farmaceutici autorizzati con riserva al commercio.
Vale precisare, sul piano interno, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 26.02.1998, con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge 210/1992, ha precisato che “non è costituzionalmente lecito alla stregua degli articoli 2 e 32 della Costituzione, richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative; non vi è ragione di differenziare, dal punto di vista del suddetto principio, il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in cui esso sia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società” (nello stesso senso vedi v. Corte Costituzionale 22.06.1990, n. 307 e 16.10.2000, n. 423). La Corte costituzionale, infatti, emise la Sentenza n. 467/1991 in continuità con la precedente giurisprudenza della medesima Corte ma, nello stesso tempo, innovando rispetto alle precedenti Sentenze della medesima. La Corte costituzionale nel 1991 riconobbe, infatti, all’individuo la legittimità della sua decisione di sottrarsi all’adempimento di obblighi che la Costituzione medesima definisce inderogabili. Gli riconobbe, quindi, il diritto costituzionalmente garantito di sottrarsi a una disposizione di legge, persino a una disposizione di legge costituzionale. Si trattava della questione dell’obiezione di coscienza. La Corte riconobbe all’individuo questo diritto sulla base della di lui rivendicazione alla propria coerenza per ragioni di coscienza. La questione rileva anche per quel che attiene alle vaccinazioni; specificamente poi la legge n. 413 del 1993 all’art. 1 prevede:
“Art. 1. Diritto di obiezione di coscienza- 1. I cittadini che, per obbedienza alla  coscienza,  nell'esercizio del   diritto  alle  libertà  di  pensiero,  coscienza  e  religione riconosciute dalla Dichiarazione universale  dei  diritti  dell'uomo, dalla  Convenzione  per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai  diritti civili  e  politici,  si  oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.”
Poiché dai fogli illustrativi di tutti i prodotti utilizzati per le vaccinazioni per il covid19 risulta avvenuta la sperimentazione dei prodotti somministrati su animali, chiunque, sulla base della Sentenza n. 467/1991 della Corte costituzionale può opporre il rifiuto alla vaccinazione, anche se imposta per legge. La Sentenza della Corte costituzionale ha introdotto esplicitamente un principio individualistico che fa dipendere il vigore delle disposizioni costituzionali ed ordinarie dalle scelte dell’individuo. Per quel che attiene alla vaccinazione esso rappresenta un ostacolo insormontabile a qualsiasi disposizione di legge in mancanza del consenso libero ed informato. L’autodeterminazione assoluta della persona come uno dei due cardini dell’ordinamento costituzionale italiano era già stata proclamata da una Sentenza della Corte costituzionale nel 1989 (cfr. Sentenza n. 203/1989) e solennemente ribadita successivamente (cfr., per esempio, Sentenza n. 334/1996). Attualmente la Carta Europea dei diritti fondamentali art. 3 esclude qualsiasi possibilità di trattamento sanitario senza il consenso libero ed informato del paziente ed il regolamento n.536 del 2014, entrato in vigore il 31.01.2022, conferma la necessità del consenso per qualsiasi farmaco autorizzato con riserva al commercio nella UE; da ultimo la risoluzione n. 2361(2021) del Consiglio d’Europa esclude la possibilità per gli stati membri di prevedere un obbligo vaccinale per il covid19.

Ciò premesso, si

DIFFIDANO PERSONALMENTE

 AI SENSI DELL’ART. 28 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA QUALI MINISTRO PROPONENTE E FIRMATARI DEL D.L.N.1 2022

le Autorità in intestazione, da ritenersi comunque sempre responsabili penalmente davanti al tribunale dei Ministri, a:

– disapplicare le normative SUDDETTE in contrasto con le norme eurounitarie, a pena di incorrere per i firmatari delle richieste/avvisi di vaccinazione nel reato di estorsione e violenza privata p. e p. dagli art. 629 cp e 610 c.p. non avendo la norma di legge di cui all’art. 1 del d.l. 1 del 2022 alcuna efficacia scriminante, atteso il contrasto con la normativa eurounitaria.

– a garantire pubblicamente, indicandolo per iscritto nei moduli di consenso di tutti i soggetti obbligati al vaccino covid19 e nelle comunicazioni di avviso alla vaccinazione di cui alla legge n.1 del 2022 art.1, la facoltà per ciascuno di esercitare l’obiezione di coscienza prevista dall’art.1 della legge n.413 del 1993 senza subire discriminazioni;

– a dare pubblica evidenza alla presente diffida e alla disapplicazione richiesta delle norme in contrasto con le normative eurounitarie.

Con osservanza

Il Presidente di ALU,
Cesare Scolari

Il Presidente di European Consumers APS,
Marco Tiberti

Il Vicepresidente di ALU,
Linda Corrias

Delegato ALU per l’Italia,
Francesco Scifo

2 pensieri riguardo “Diffida ai Ministri – Legge 1/2022

  1. Grazie Avvocato, avrà ampia diffusione attraverso le mie linee di comunicazione. Potrebbe dalla svizzera e attraverso l’ALU notificare a tutti i personaggi del governo un ordine di arresto?? Per flagranza di reato?? Con amicizia Sergio saruis

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